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Guida dopo avere assunto droga, 'punibile solo se crea pericolo'
La Consulta interviene sulla stretta del 2024 del Codice della strada
La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga operata nel 2024 dall'articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purchè venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l'assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Prima la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell'articolo 187 si punisce semplicemente chi guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti. Sulla norma arriva oggi l'interpretazione della Consulta, dopo i dubbi di legittimità espressi da tre giudici. Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta (alla cui prospettazione hanno aderito l'Unione delle camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come 'amici curiae'), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol. La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una "interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore". In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti "che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo".
Z.AbuSaud--SF-PST